Richiesta di riesame o revisione in autotutela obbligatoria o facoltativa (ex rafforzata)

Servizio attivo

Richiesta all’ente impositore di riesaminare un atto tributario ritenuto manifestamente illegittimo, illegittimo o infondato, ai fini dell’eventuale annullamento totale o parziale o della rinuncia all’imposizione.

A chi è rivolto

  • Contribuenti, coobbligati e altri soggetti destinatari di un atto tributario dell’ente, nonché i loro rappresentanti legali o delegati.

Descrizione

Il servizio riguarda esclusivamente il riesame di atti tributari emessi dall’ente impositore, compresi gli atti sanzionatori nei casi previsti dalla legge. Non riguarda il riesame generale dei provvedimenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990.

Autotutela obbligatoria. Nei casi tassativi di manifesta illegittimità indicati dall’articolo 10-quater della legge n. 212/2000, l’amministrazione procede, anche senza istanza di parte, all’annullamento totale o parziale dell’atto o alla rinuncia all’imposizione.

Autotutela facoltativa. Fuori da tali casi, l’articolo 10-quinquies consente all’amministrazione di intervenire quando l’atto o l’imposizione risultano illegittimi o infondati.

Per i tributi regionali e locali queste disposizioni valgono come principi: ciascun ente disciplina modalità e competenze nel proprio ordinamento, senza poter riconoscere garanzie inferiori. L’istanza del contribuente sollecita il riesame, ma non comporta automaticamente il suo accoglimento.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comunedibomba@pec.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza Giacomo Matteotti, 6 del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Copia del provvedimento da riesaminare.
  • Documentazione che supporti la richiesta (es. nuovi elementi, errori evidenti, certificazioni).
  • Motivazione dettagliata e formale dell’istanza.
  • Delega e documento del delegante, se presentata da terzi.

Procedure collegate

  • Il rifiuto espresso o tacito dell’istanza di autotutela obbligatoria può essere impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria competente. Per l’autotutela facoltativa è impugnabile soltanto il rifiuto espresso.
  • Il ricorso contro un diniego espresso deve essere proposto nei termini previsti dalla disciplina processuale tributaria. Restano autonomi i termini per impugnare l’atto tributario originario.

Cosa si ottiene

  • In caso di accoglimento, annullamento totale o parziale dell’atto di imposizione o sanzionatorio, nei casi previsti, oppure rinuncia totale o parziale all’imposizione.
  • In caso di mancato accoglimento, diniego o altra comunicazione conclusiva secondo le modalità previste dall’ente. Nei casi di autotutela obbligatoria, la legge ammette anche l’impugnazione del rifiuto tacito.

Tempi e scadenze

La disciplina nazionale non prevede un termine generale di conclusione di 30 giorni. Si applicano gli eventuali termini stabiliti dal regolamento o dagli atti organizzativi dell’ente.

Nei casi di autotutela obbligatoria, il ricorso contro il rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla presentazione dell’istanza.

Costi

  • Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiesta di riesame o revisione in autotutela obbligatoria o facoltativa (ex rafforzata) direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

La presentazione dell’istanza non sospende automaticamente i termini per il ricorso contro l’atto originario, né gli obblighi di pagamento o le attività di riscossione. L’eventuale sospensione deve essere richiesta e disposta nei casi e con le modalità previsti dalla legge o dal regolamento.

L’autotutela non sostituisce i rimedi amministrativi o giurisdizionali previsti contro l’atto.

Casi particolari

Autotutela obbligatoria: opera, nei limiti di legge, in presenza di uno dei seguenti casi di manifesta illegittimità:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore nell’individuazione del tributo;
  • errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione;
  • errore sul presupposto d’imposta;
  • mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre gli eventuali termini previsti a pena di decadenza.

L’obbligo non sussiste in presenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione o quando sia trascorso un anno dalla definitività dell’atto non impugnato.

Autotutela facoltativa: fuori dai casi precedenti, l’ente può intervenire in presenza di illegittimità o infondatezza dell’atto o dell’imposizione.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza G. Matteotti, 6, 66042 Bomba CH, Italia

Telefono: 0872860116 - Int. 4
Email: servizifinanziari@comune.bomba.ch.it

Pagina aggiornata il 14/09/2026

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