Il servizio riguarda esclusivamente il riesame di atti tributari emessi dall’ente impositore, compresi gli atti sanzionatori nei casi previsti dalla legge. Non riguarda il riesame generale dei provvedimenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241/1990.
Autotutela obbligatoria. Nei casi tassativi di manifesta illegittimità indicati dall’articolo 10-quater della legge n. 212/2000, l’amministrazione procede, anche senza istanza di parte, all’annullamento totale o parziale dell’atto o alla rinuncia all’imposizione.
Autotutela facoltativa. Fuori da tali casi, l’articolo 10-quinquies consente all’amministrazione di intervenire quando l’atto o l’imposizione risultano illegittimi o infondati.
Per i tributi regionali e locali queste disposizioni valgono come principi: ciascun ente disciplina modalità e competenze nel proprio ordinamento, senza poter riconoscere garanzie inferiori. L’istanza del contribuente sollecita il riesame, ma non comporta automaticamente il suo accoglimento.