L’istanza consente al destinatario di un atto comunale di chiedere, nei casi previsti dalla normativa applicabile, la sospensione temporanea dell’efficacia o dell’esecuzione dell’atto.
Per i provvedimenti amministrativi, l’art. 21-quater, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che la sospensione possa essere disposta, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze; la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della medesima legge.
Presupposti, autorità competente ed effetti cambiano in base alla natura dell’atto. Per alcune controversie la sospensione può essere concessa soltanto dal giudice o da un’autorità diversa dal Comune.
La presentazione dell’istanza di sospensione, di un ricorso o di un’istanza in autotutela non blocca automaticamente l’efficacia dell’atto, i termini di pagamento o i termini per ricorrere, salvo espressa previsione di legge o formale provvedimento dell’autorità competente.