Richiesta di sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un atto comunale

Servizio attivo

Richiesta all’autorità competente per ottenere, nei casi previsti dalla legge, la sospensione temporanea dell’efficacia o dell’esecuzione di un atto comunale, in presenza di gravi ragioni documentate.

A chi è rivolto

  • Persone fisiche, imprese, enti e altri soggetti destinatari o direttamente interessati da un atto comunale, nonché i loro delegati o rappresentanti, quando la disciplina applicabile consente di chiedere la sospensione.

Descrizione

L’istanza consente al destinatario di un atto comunale di chiedere, nei casi previsti dalla normativa applicabile, la sospensione temporanea dell’efficacia o dell’esecuzione dell’atto.
Per i provvedimenti amministrativi, l’art. 21-quater, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che la sospensione possa essere disposta, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze; la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies della medesima legge.
Presupposti, autorità competente ed effetti cambiano in base alla natura dell’atto. Per alcune controversie la sospensione può essere concessa soltanto dal giudice o da un’autorità diversa dal Comune.
La presentazione dell’istanza di sospensione, di un ricorso o di un’istanza in autotutela non blocca automaticamente l’efficacia dell’atto, i termini di pagamento o i termini per ricorrere, salvo espressa previsione di legge o formale provvedimento dell’autorità competente.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comunedibomba@pec.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza Giacomo Matteotti, 6 del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Copia dell’atto per cui si richiede la sospensione.
  • Motivazione dettagliata della richiesta.
  • Documentazione a supporto (es. copia di un ricorso, istanza in autotutela, ricevute, certificazioni, ecc.).
  • Delega e documento del delegante, se presentata da terzi.

Cosa si ottiene

  • Una comunicazione o un provvedimento motivato sull’istanza.
  • In caso di accoglimento: sospensione totale o parziale dell’efficacia o dell’esecuzione dell’atto, con indicazione della durata, dell’ambito e delle eventuali condizioni.
  • In caso di mancato accoglimento: comunicazione del rigetto, dell’inammissibilità o dell’eventuale incompetenza dell’ufficio, secondo la disciplina applicabile.

Tempi e scadenze

  • Comunicazione dell’esito entro 30 giorni dalla ricezione completa dell’istanza.
  • Fino alla comunicazione di un formale provvedimento di sospensione, restano fermi i termini per il pagamento, l’adempimento e l’impugnazione, salvo diversa previsione di legge.

Costi

  • Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiesta di sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un atto comunale direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Ulteriori informazioni

  • La sospensione non è automatica e viene concessa a discrezione dell’Amministrazione, in base alla fondatezza e urgenza dei motivi indicati.
  • La richiesta può essere collegata a un’istanza in autotutela, a una rateizzazione o a un ricorso pendente.
  • In assenza di riscontro, i termini ordinari per il pagamento o il ricorso restano validi.
  • Se concessa, la sospensione sarà comunicata formalmente al richiedente, con eventuale durata e condizioni.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza G. Matteotti, 6, 66042 Bomba CH, Italia

Telefono: 0872860116 - Int. 4
Email: servizifinanziari@comune.bomba.ch.it

Pagina aggiornata il 14/09/2026

0.0 0 utenti hanno valutato questa pagina
Vedi tutte le valutazioni