Damanda in autotutela per tributo comunale

Servizio attivo

Presentazione di un'istanza in autotutela per correggere, annullare o rettificare atti relativi a tributi comunali in caso di errori o illegittimità rilevati dal contribuente.

A chi è rivolto

  • Cittadini, imprese, enti e professionisti che hanno ricevuto un atto tributario comunale ritenuto errato o illegittimo.
  • Rappresentanti legali o delegati del contribuente.

Descrizione

L’istanza in autotutela consente al contribuente di segnalare al Comune errori o illegittimità di un atto relativo ai tributi comunali (IMU, TARI e altri tributi locali), chiedendone la revisione, l’annullamento o la rettifica senza dover ricorrere al contenzioso. L’autotutela tributaria è disciplinata dagli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, e si applica anche agli enti locali. Costituisce un potere esercitato dall’Ente anche d’ufficio: l’istanza del contribuente ha pertanto natura sollecitatoria. Nei casi di manifesta illegittimità tassativamente indicati dall’art. 10-quater l’annullamento è obbligatorio; negli altri casi l’Ente può comunque provvedere in via facoltativa (art. 10-quinquies), anche in pendenza di giudizio o su atti divenuti definitivi. L’Ente valuta la fondatezza della richiesta e, se accolta, provvede all’annullamento totale o parziale dell’atto o alla sua rettifica.

Come fare

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo comunedibomba@pec.it;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio Piazza Giacomo Matteotti, 6 del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per la procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), o Carta identità elettronica (CIE).
  • Per procedura tramite PEC/Sportello/Invio tramite posta:
    • Documento di identità in corso di validità del richiedente
    • Modulo di richiesta debitamente compilato
  • Copia dell’atto oggetto di autotutela.
  • Motivazione dettagliata della richiesta.
  • Eventuali documenti a supporto (visure catastali, ricevute, comunicazioni, ecc.).
  • In caso di delega, copia del documento del delegante e delega firmata.

Cosa si ottiene

  • Annullamento, rettifica o conferma dell’atto impugnato relativo al tributo comunale.
  • Eventuale emissione di un nuovo atto corretto o archiviazione della richiesta.

Tempi e scadenze

Valutazione dell’istanza nei termini previsti dal regolamento dell’Ente. L’autotutela non è soggetta a un termine generale di conclusione, avendo l’istanza natura sollecitatoria; in caso di autotutela obbligatoria, il rifiuto espresso o tacito è impugnabile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (art. 19, c. 1, lett. g-bis, del d.lgs. n. 546/1992).

Costi

Il servizio è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Damanda in autotutela per tributo comunale direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Vincoli

  • L’autotutela è un potere esercitato dall’Ente anche d’ufficio: l’istanza del contribuente ha natura sollecitatoria e non instaura un procedimento a esito vincolato.
  • La presentazione di una richiesta di autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, in primis quello per la proposizione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tale termine.
  • L’autotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000) è esclusa in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione e, comunque, decorso un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione.
  • Fuori dai casi tassativi dell’art. 10-quater, l’annullamento è rimesso alla valutazione discrezionale dell’Ente in autotutela facoltativa (art. 10-quinquies L. 212/2000).

Casi particolari

Ipotesi di autotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000), in cui l’annullamento, totale o parziale, è dovuto in presenza di manifesta illegittimità:

  • errore di persona;
  • errore di calcolo;
  • errore sull’individuazione del tributo;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Ente;
  • errore sul presupposto d’imposta;
  • mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata, entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza.
     

Ulteriori informazioni

  • Riferimenti normativi: artt. 10-quater e 10-quinquies della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dal d.lgs. n. 219/2023.
  • L’applicabilità agli enti locali è stata confermata dall’atto di orientamento della Finanza Locale del 19 luglio 2024.
  • Il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria e il solo rifiuto espresso sull’istanza di autotutela facoltativa costituiscono atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
  • Nelle ipotesi di rifiuto espresso, l’impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica del diniego, nelle ipotesi di rifiuto tacito è possibile l’impugnazione soltanto una volta decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di autotutela (art. 21 d.lgs. n. 546/1992).
  • L’autotutela può essere esercitata anche in pendenza di giudizio o su atti divenuti definitivi.
     

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza G. Matteotti, 6, 66042 Bomba CH, Italia

Telefono: 0872860116 - Int. 4
Email: servizifinanziari@comune.bomba.ch.it

Pagina aggiornata il 14/09/2026

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