È necessario presentare una dichiarazione sostitutiva compilata da entrambi i coniugi all’Ufficio di Stato Civile allegando una copia dei documenti di riconoscimento degli stessi.
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi
- il Comune dove è stato celebrato il matrimoni
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero
Il modulo di comunicazione dati può essere:
consegnato all'ufficio matrimoni, previo appuntamento
trasmesso via email all'indirizzo ……….
Fase Istruttoria: I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Sottoscrizione dell’accordo: Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido. In sede di accordo sarà fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Conferma dell’accordo: Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, la norma prevede un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Alla data del secondo appuntamento i due coniugi, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione nel giorno e orario concordati varrà come rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.