Separazione e divorzio di fronte all'ufficiale di stato civile

Servizio attivo

I coniugi possono concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

A chi è rivolto

I coniugi che vogliono separarsi o divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio purché non ci siano:

  • figlie o figli minori
  • figlie o figli maggiorenni incapaci portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992
  • figlie o figli economicamente non autosufficienti
     

Descrizione

Ai sensi dell'art.12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:

  • consenso di entrambi i coniugi
  • assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/1992 oppure economicamente non autosufficienti
  • assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile)

Presupposto del divorzio è che la precedente separazione dei coniugi deve essersi protratta ininterrottamente:

  • da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato)
  • da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice)
     

Come fare

È necessario presentare una dichiarazione sostitutiva compilata da entrambi i coniugi all’Ufficio di Stato Civile allegando una copia dei documenti di riconoscimento degli stessi.
La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimoni
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero

Il modulo di comunicazione dati può essere:
consegnato all'ufficio matrimoni, previo appuntamento
trasmesso via email all'indirizzo ……….

Fase Istruttoria: I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.  
L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
 
Sottoscrizione dell’accordo: Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio stato civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi deve essere munito di documento di identità valido. In sede di accordo sarà fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Conferma dell’accordo: Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, la norma prevede un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Alla data del secondo appuntamento i due coniugi, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, devono ripresentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo. La mancata comparizione nel giorno e orario concordati varrà come rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.

Cosa serve

  • Documento di identità di entrambi i coniugi
  • Dichiarazione sostitutiva compilata da entrambi i coniugi

Cosa si ottiene

Con la firma dell'accordo si ottiene:

  • la separazione
  • il divorzio
  • la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Gli effetti dell’accordo si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso.

Tempi e scadenze

Dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, l'Ufficiale di Stato Civile fissa un ulteriore appuntamento, successivo di almeno 30 giorni, per la conferma dell'accordo.

Costi

Il servizio prevede il pagamento di una marca da bollo di 16,00 € da consegnare al momento della presentazione della richiesta.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Amministrativo - Socio Assistenziale - Scolastico - Culturale - Ricreativo

Piazza G. Matteotti, 6, 66042 Bomba CH, Italia

Telefono: 0872860116 - Int. 1
E-mail: info@comune.bomba.ch.it

Pagina aggiornata il 14/09/2026

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